RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA
Un’analisi operativa della disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni contenuta nell’art. 110 del DL 104/2020 (Decreto Agosto).
Questa “nuova“ rivalutazione può essere effettuata ai soli fini civilistici, senza assolvimento di imposte sostitutive, oppure anche ai fini fiscali, mediante il versamento dell’imposta sostitutiva ridotta al 3%.
A differenza di quanto previsto in passato, è consentita la facoltà di non rispettare il vincolo delle categorie omogenee nella definizione dei beni da sottoporre a rivalutazione.
Possono accedere alla rivalutazione le società di capitali e gli enti commerciali residenti ai sensi dell’art 73 TUIR, le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con Stabile Organizzazione in Italia; possono accedere al beneficio anche i soggetti in contabilità semplificata.
E’ consentito l’accesso alla rivalutazione sia ai soggetti che applicano gli IAS che a quelli che applicano i principi OIC
Per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, la rivalutazione deve obbligatoriamente essere eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. I beni rivalutabili devono perciò risultare iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
I beni che possono essere oggetto di rivalutazione possono essere beni materiali e immateriali (esclusi beni di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa) e partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie.
RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI
Per effetto del richiamo posto dall’art. 110 del DL 104/2020, vengono riaperte le disposizioni in materia di riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni di cui all’art. 14 della L. 342/2000. Con tali disposizioni è possibile adeguare i valori fiscali dei beni al più elevato valore espresso dal bilancio, assolvendo sulla differenza l’imposta sostitutiva nella medesima misura prevista per la rivalutazione dei beni.