INQUADRAMENTO GIURIDICO E NATURA DELL’APPORTO
Gli SFP possono essere emessi a fronte di apporti di qualsiasi natura, anche diversi dal conferimento in denaro: rientrano tra questi i beni in natura, i crediti e le prestazioni di opera o servizi (ex art. 2346, c. 6 c.c.). Tali apporti non attribuiscono al sottoscrittore la qualifica di socio, bensì diritti patrimoniali (e, se previsto, amministrativi) specificamente delineati nello statuto e in un apposito regolamento. È prassi consolidata allegare il regolamento alla delibera assembleare che ne dispone l’emissione.
Il diritto societario, in materia, consente ampia discrezionalità statutaria nella definizione del contenuto degli SFP, purché non si alterino le prerogative inderogabili dei soci. I diritti amministrativi eventualmente attribuiti (es. presenza nel CdA, veto su operazioni straordinarie) devono essere circoscritti e non assimilabili a un controllo societario indiretto.
CLASSIFICAZIONE CONTABILE E IMPATTO A BILANCIO
La qualificazione contabile degli SFP dipende dall’effettiva struttura dei diritti attribuiti. Gli standard OIC, in linea con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, distinguono due casistiche principali:
- Equity-like, in cui gli strumenti presentano caratteristiche analoghe al capitale di rischio (assenza di obbligo di rimborso, remunerazione subordinata all’utile): in tal caso sono iscritti nel patrimonio netto;
- Debt-like, se l’emittente assume un obbligo contrattuale di rimborso o garantisce un rendimento minimo indipendente dal risultato economico: in tal caso gli SFP sono iscritti tra le passività finanziarie.
È centrale la valutazione del trattamento in sede di prima iscrizione, della rappresentazione in nota integrativa, nonché delle eventuali clausole di subordinazione o convertibilità, il cui effetto contabile dev’essere stimato in coerenza con l’impostazione civilistica e con la sostanza economica dell’operazione.
TRATTAMENTO FISCALE: IMPLICAZIONI DIRETTE E INDIRETTE
Ai fini delle imposte dirette, la prassi dell’Agenzia delle Entrate (in particolare risoluzioni n. 103/E/2008, n. 60/E/2018 e risposte a interpello recenti) qualifica gli SFP in base alla correlazione tra remunerazione e risultato economico della società emittente:
- se la remunerazione è integralmente variabile e subordinata agli utili, i proventi assumono natura partecipativa, assimilabile a dividendi;
- in presenza di componenti fisse o obbligatorie, si applica la disciplina dei redditi di capitale o interessi passivi.
L’eventuale convertibilità in capitale deve essere valutata ex art. 177, c. 2-bis TUIR: il passaggio da SFP a partecipazioni societarie può avvenire in regime di neutralità fiscale, a condizione che l’apporto sia inquadrabile in un’operazione di conferimento.
In sede di IRAP, la qualificazione degli SFP come strumenti di capitale o di debito incide sull’indeducibilità degli oneri finanziari o, in presenza di strutture equity-like, sulla rettifica del valore della produzione.
PROFILI OPERATIVI E OPPORTUNITÀ APPLICATIVE
L’emissione di SFP rappresenta una soluzione di ingegneria finanziaria utile in molteplici contesti:
- Capitalizzazione di PMI e startup senza alterazione della compagine sociale esistente;
- Incentivazione di figure apicali o collaboratori strategici (manager, consulenti, advisor) con remunerazione collegata a performance aziendali;
- Strutturazione di strumenti mezzanini in operazioni di M&A, in funzione di earn-out, retention o co-investimento;
- Gestione della governance mediante riconoscimento di diritti amministrativi specifici (es. veto su operazioni straordinarie, diritto di designazione di amministratori indipendenti).
Tali strumenti consentono di superare rigidità del modello classico capitale/debito, contribuendo a una maggiore resilienza patrimoniale.
PRESIDI DOCUMENTALI E VALUTAZIONI EX ANTE
Ai fini di una corretta implementazione, è necessario:
- predisporre una delibera assembleare conforme, adottata a maggioranza qualificata, con esplicito richiamo alla clausola statutaria abilitante;
- allegare un regolamento dettagliato, che disciplini durata, diritti patrimoniali, diritti amministrativi, ipotesi di rimborso e clausole eventuali di conversione;
- valutare coerenza contabile, congruità fiscale e documentazione civilistica a supporto.
La redazione del regolamento deve essere effettuata tenendo conto della natura dell’apporto, della sua valorizzazione e degli obiettivi dell’emittente, evitando incertezze interpretative che potrebbero generare contenzioso.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Gli strumenti finanziari partecipativi costituiscono un istituto giuridico di notevole flessibilità, la cui efficacia dipende dalla corretta integrazione tra elementi civilistici, contabili e fiscali. L’applicazione di tale strumento deve essere sempre preceduta da un’attenta analisi dell’assetto societario, degli obiettivi di medio periodo e delle esigenze di governance.
In Nohema, assistiamo imprese, startup innovative e professionisti nella strutturazione, redazione e valutazione tecnica di strumenti finanziari partecipativi, con un approccio multidisciplinare che integra profili giuridici, fiscali e contabili. Ci occupiamo della predisposizione della documentazione statutaria e regolamentare, delle valutazioni economiche sottostanti e dell’analisi degli impatti fiscali, supportando il cliente in tutte le fasi dell’operazione.