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Rivalutazione terreni e partecipazioni estesa al 2024
La Legge di Bilancio 2024 ha prorogato il regime della regime della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni e terreni posseduti all'1.1.2024, confermando la disciplina prevista per il 2023, confermando l’ampliamento dell’ambito di applicazione anche alle partecipazioni quotate.

La finalità della norma è quella di consentire la rideterminazione del costo fiscale nella prospettiva di una successiva cessione di tali beni. La legge di bilancio 2024 ha previsto la proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti al 1 gennaio 2024 da soggetti non imprenditori; la disciplina prevista per il per il 2023 viene di fatto riconfermata, con l’ampliamento della possibilità di rivalutare anche partecipazioni negoziate in mercati regolamentati.

 

TERMINI

I nuovi termini previsti per l’anno 2024 risultano, per le partecipazioni non quotate e i terreni, i seguenti:

  • asseverazione della perizia di stima della partecipazione o del terreno da parte di un professionista abilitato;
  • versamento dell’imposta sostitutiva del 16% entro il 30 giugno 2024 in misura integrale o in tre rate annuali.

I nuovi termini previsti per le partecipazioni quotate prevedono inoltre la facoltà di assumere al posto del valore di perizia il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 del TUIR in riferimento al mese di dicembre 2023.

 

PARTECIPAZIONI – AMBITO SOGGETTIVO

La rivalutazione del valore delle partecipazioni è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare redditi diversi di natura finanziaria, art. 67 co. 1, lett. c) e c-bis) del TUIR (“capital gain”).

In particolare sono interessati dalla disposizione agevolativa:

  • le persone fisiche non operanti nell’esercizio di attività d’impresa;
  • le società semplici e soggetti equiparati ex art. 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali non operanti nell’esercizio di impresa;

anche non residenti, ove detengano partecipazioni in società residenti in Italia.

 

PARTECIPAZIONI – AMBITO OGGETTIVO

Rientrano nella disciplina le partecipazioni quotate e non possedute al 1 gennaio 2024 che non costituiscono beni d’impresa, ivi comprese le quote detenute in una società semplici e società di fatto.

Le partecipazioni possono essere pervenute per successione o donazione, a condizione che gli atti siano stati perfezionati entro la data di riferimento.

Determinate previsioni specifiche riguardano le partecipazioni detenute a fronte di aumenti di capitale gratuito o a seguito di acquisto e conversione di diritti d’opzione.

E’ consentita altresì la rivalutazione di partecipazioni già oggetto di precedenti rivalutazioni, a condizione che vengano rispettate le altre condizioni oggettive; è ammessa in questo caso il ricalcolo dell’imposta sostitutiva dovuta con lo scomputo di quanto già versato in passato da quanto dovuto.

Specifiche previsioni sono previste in caso di operazioni societarie straordinarie (trasformazione, fusione e scissione).

 

TERRENI – AMBITO SOGGETTIVO

La rivalutazione del valore delle partecipazioni è riservata ai soggetti che effettuano operazioni suscettibili di generare plusvalenze su terreni, art. 67 co. 1, lett. a) e b) del TUIR.

In particolare sono interessati dalla disposizione agevolativa:

  • le persone fisiche non operanti nell’esercizio di attività d’impresa;
  • le società semplici e soggetti equiparati ex art. 5 del TUIR;
  • gli enti non commerciali non operanti nell’esercizio di impresa;

anche non residenti, ove detengano partecipazioni in società residenti in Italia.

 

TERRENI – AMBITO OGGETTIVO

Rientrano nella disciplina i terreni detenuti a seguito di diritti reali di godimento (proprietà, usufrutto, ecc..), per i quali risultano applicabili le discipline specifiche di ciascun istituto.

Come per le partecipazioni è richiesto il possesso del terreno al 1 gennaio 2024.

E’ consentita altresì la rivalutazione di terreni già oggetto di precedenti rivalutazioni, a condizione che vengano rispettate le altre condizioni oggettive; è ammessa anche in questo caso il ricalcolo dell’imposta sostitutiva dovuta con lo scomputo di quanto già versato in passato da quanto dovuto.

 

EFFETTI DELLA RIVALUTAZIONE

Il costo fiscale rideterminato di partecipazioni e terreni può essere utilizzato ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art.67 del TUIR.